Ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei  ministi  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e  presso
la stessa domiciliato  in  Roma,  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12,
ricorrente, contro la Regione Basilicata in  persona  del  Presidente
della Giunta Regionale in carica, intimata, per  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge  della  Regione
Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4, pubblicata nel  BUR  n.  6  del  1º
febbraio  2010,  recante  «modifiche  ed  integrazioni   alla   legge
regionale n. 28 del 28 giugno 1994 - Individuazione, classificazione,
Istituzione, Tutela e Gestione delle Aree Protette in Basilicata». 
    Per  violazione  dell'art.  117,  comma   2,   lett.   s)   della
Costituzione. 
 
                              F a t t o 
 
    La  legge  della  Regione  Basilicata  28  giugno  1994,  n.   28
(«Individuazione, istituzione, tutela e gestione delle aree  naturali
protette in Basilicata»), ha previsto all'art. 19 la  disciplina  del
«Piano per il Parco». 
    In particolare, il comma 3, della predetta norma, in  conformita'
all'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991  («legge  quadro  sulle
aree protette») stabilisce che: «I piani per i Parchi devono  inoltre
prevedere il divieto di attivita' e opere che  possono  compromettere
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con
particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi  habitat,
ed in ispecie: 
        a) l'esercizio della caccia, secondo  le  disposizioni  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; 
        b) l'esercizio della  pesca  secondo  le  disposizioni  della
legge regionale 27 marzo 2000, n. 24; 
        c) la cattura, la  detenzione  e  il  disturbo  delle  specie
animali; 
        d) la raccolta ed il  danneggiamento  delle  specie  vegetali
spontaneee dei licheni e dei funghi; 
        e) l'introduzione e la reintroduzione  di  specie  animali  o
vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali; 
        f) l'introduzione e  l'impiego  di  qualsiasi  mezzo  atto  a
sopprimere o alterare i cicli geobiologici; 
        g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o
gassose nocive  nel  terreno,  nei  corsi  d'acqua  e  nell'aria,  le
immissioni sonore di disturbo; 
        i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento  di  miniere,  le
ricerche minerarie e l'asportazione di minerali; 
        1) le modificazioni del regime delle acque incompatibili  con
le finalita' del parco; 
        m) accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme
nazionali e regionali in merito agli incendi boschivi». 
    La predetta legge regionale n. 28 del 28  giugno  1994  e'  stata
modificata  dalla  legge  regionale  29  gennaio  2010,  n.   4.   In
particolare, l'art. 1 di tale legge ha  inserito  all'art.  19  della
legge regionale n. 28/1994, dopo il comma 8, il seguente comma 9 «Gli
enti Parco regionali, i  cui  territori  sono  ricompresi  nei  Piani
Paesistici di Area Vasta di cui alla legge regionale n. 3  del  1990,
nel rispetto delle finalita' istitutive dei parchi, delle  previsioni
e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, possono approvare
provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano del Parco per
l'esercizio delle attivita' consentite, anche in deroga al precedente
comma 3, mediante  un  apposito  Regolamento  Provvisorio  del  Parco
approvato dal Consiglio Regionale,  sentito  il  parere  della  Terza
Commissione  Consiliare  Permanente  competente  in  relazione   alla
congruita'  delle  deroghe  previste  dal   Regolamento   Provvisorio
rispetto alla legislazione  vigente  e  previo  parere  del  Comitato
Scientifico per l'Ambiente di cui all'art. 11 della  legge  regionale
n. 28 del 1994 per gli aspetti ambientali». 
    L'art. 1 della legge regionale  n.  4  del  29  gennaio  2010  e'
costituzionalmente illegittimo per il seguente 
 
                             M o t i v o 
 
Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della  Costituzione,  che
riserva alla legislazione esclusiva statale la «tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali». 
    L'art. 22, comma 1, lett.  d)  della  legge  n.  394/1991  (legge
quadro  sulle  «Aree  protette»)   prescrive   per   l'adozione   dei
regolamenti delle aree naturali protette regionali  il  rispetto  dei
principi di cui all'art. 11 della stessa legge, il quale prevede  che
«il regolamento del Parco... e' adottato dall'Ente parco» e che  «nei
parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati  con
particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
habitat». Quest'ultima prescrizione e'  stata  testualmente  recepita
dall'art. 19 della legge regionale n. 28/1994 il cui art. 9, comma 3,
dispone che «i piani per i Parchi devono inoltre prevedere il divieto
di attivita' e opere che possano compromettere  la  salvaguardia  del
paesaggio  e  degli  ambienti  naturali  tutelati,  con   particolare
riguardo alla flora, alla fauna e al rispettivi habitat ...». 
    La citata legge regionale n. 28/1994 e'  stata  pero'  modificata
dalla legge regionale n. 4/2010 il cui art. 1 ha aggiunto all'art. 19
il comma 9 il quale stabilisce che gli Enti Parco  regionali  possono
adottare, mediante un  apposito  Regolamento  Provvisorio  del  Parco
approvato dal Consiglio Regionale, provvedimenti specifici, anche  in
deroga ai divieti stabiliti nel comma 3  del  medesimo  articolo  19,
fino all'approvazione del  Piano  del  Parco  per  l'esercizio  delle
attivita' consentite. Tale  regolamento  viene  adottato  sentito  il
parere della Terza Commissione Consiliare  Permanente  competente  in
relazione  alla  congruita'  delle  deroghe  previste  rispetto  alla
legislazione vigente e previo parere  del  Comitato  Scientifico  per
l'Ambiente istituito dall'art. 11 della medesima legge  regionale  n.
28 del 1994. 
    L'impugnata norma regionale detta una  disciplina  relativa  alle
aree naturali protette, che codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto compresa
nell'ambito dell'ambiente e dell'ecosistema  (sent.  n.  12/2009;  n.
272/2009; n. 387/2008  e  n.  422/2008),  rientrante,  quindi,  nella
competenza esclusiva dello Stato  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lett. s), Cost. 
    Nell'esercizio  di  tale  competenza  esclusiva  il   legislatore
statale, con la legge n. 394/1991, ha attribuito agli Enti  Parco  la
competenza regolamentare  in  materia  di  disciplina  dell'esercizio
delle attivita' dei Parchi (art. 11, comma 1, e 25 legge cit.) ed  ha
vietato in essi le attivita' e le opere che possono compromettere  la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti  naturali  tutelati,  con
particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
«habitat». 
    L'art. 1 della legge regionale n. 4/2010 non solo attribuisce  al
Consiglio Regionale un potere regolamentare in materia di parchi, che
invece la legge statale riserva alla competenza dell'Ente  Parco,  ma
consente altresi' di derogare  ai  divieti  stabiliti  dall'art.  19,
comma 3, della legge regionale n. 28/1994,  in  conformita'  all'art.
11, comma 3 della legge quadro sulle aree  protette,  a  salvaguardia
dell'ambiente, cosi' interferendo in un ambito,  quale  quello  della
tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico,  riservato  in  via
esclusiva alla competenza  legislativa  dello  Stato  dell'art.  117,
secondo comma, lett. s) Cost.